Adozione

Come adottare

1) Quanto tempo passa da quando si consegna la domanda a quando si viene convocati dai servizi sociali?

Dipende dalla ASL di appartenenza. Di norma i tempi sono abbastanza rapidi, anche perchè i servizi sociali avrebbero tempo definito (6,7 mesi) entro il quale preparare la relazione e inviarla al TdM.

2) Quanto tempo passa da quando si consegna la domanda all’arrivo del bambino?

Dipende. Volendo fare una media ultimamente si viaggia a cavallo tra i due e tre anni. Tempo fa i tempi erano molto più lunghi.

3) Neonato, piccolo, grandicello o grande?

Non si tratta di “cosa / quale” sia meglio, piuttosto di quali sono le nostre disponibilità. Fino a che punto ci sentiamo pronti per, quali aspettative abbiamo, quanto è grande il nostro cuore.
Un figlio nato da altri potrà porci di fronte a gioie o sofferenze, intese facili o problematiche e faticose, indipendentemente che sia grande, grandicello, piccolo o neonato.
Ma non è uguale adottare un bimbo piccolo o meno piccolo, Non è facile riassumere in poche parole le differenze.
Un bimbo appena nato potrebbe non essere diverso da un figlio messo al mondo dalla propria pancia, ma non è così, e sta a noi non dimenticarcene e spiegarlo a lui.
I problemi forse saranno simili a quelli di un figlio naturale, in un primo momento.
Un bimbo più grandicello potrebbe farti capire subito il suo essere “altro da te”.
Un bimbo più grande porterà nel suo bagaglio anche i ricordi di quello che è stato prima.

 

4) Adozione nazionale, adozione internazionale: quale differenza tra le due?

Adozione nazionale: non è previsto il rilascio dell’idoneità all’adozione, basta la relazione preparata dai servizi sociali.

La disponibilità ha una validità di tre anni trascorsi i quali deve essere rinnovata. L’adozione nazionale praticamente non ha costi, se non quelli per la presentazione della domanda. Dati i numeri delle coppie che danno disponibilità all’adozione, e i numeri circa i bambini dichiarati adottabili dai tribunali dei minorenni, potrebbe essere che non si venga mai convocati per un colloquio per l’adozione nazionale.
L’adozione nazionale prevede il rischio giuridico.

Adozione internazionale: è previsto un colloquio con un giudice del Tribunale dei Minori per il rilascio dell’idoneità all’adozione. Una volta ottenuta l’idoneità bisogna affidarsi a un ente autorizzato perchè porti avanti le pratiche nel paese dove si vuole adottare. Una volta dato mandato all’ente non vi è scadenza della pratica. Vi sono dei costi, che coprono le attività svolte dall’ente in Italia, nel paese ove si adotta e per le pratiche stesse del paese ove si adotta.
Ci sono poi i costi per il viaggio e il soggiorno nel paese ove si adotta. Di norma con tempi più o meno lunghi l’adozione internazionale si conclude sempre con l’abbinamento con uno o più bambini.
L’adozione internazionale di norma non prevede il rischio giuridico.

5) Come fare a scegliere a quale ente dare mandato?

Suggerirei di fare una prima scelta verificando gli elenchi che si trovano sul sito della CAI (http://www.commissioneadozioni.it).
La scelta può essere fatta in base a:
– se un ente è grande o piccolo;
– al/ai paese/i in cui opera;
– al fatto che opera in un solo paese o in più di un paese.
Poi direi di contattarne un certo numero (intorno ai 10) per poter fare con loro il colloquio informativo.
Tra gli enti che si sono visti ce n’è sicuramente uno che si sente più in linea con il nostro modo di pensare e vivere l’adozione.
Non c’è un ente che possa andar bene a tutti, anzi è vero il contrario, poichè si da all’ente in mano un pezzo importante della nostra vita, è bene che lo scegliamo veramente con il cuore e che sentiamo di poterci affidare a lui.

6) Cos’è il rischio giuridico?

Non volendo usare una terminologia troppo tecnica, anche perché non sono proprio un ”addetto ai lavori”, potremmo dire che si tratta di uno stato in cui un’adozione nazionale si trova per un periodo più o meno lungo.
E in effetti, se nel caso delle adozioni internazionali di norma si parla di “dichiarazione di stato di abbandono del minore”, nel caso delle adozioni nazionali più propriamente si parla di “dichiarazione di adottabilità del minore”.
È il tribunale dei Minori di competenza che provvede ad emettere il “decreto di adottabilità” nei confronti del bambino, quando lo ritenga opportuno.
In questo caso il bambino viene subito inserito nella famiglia adottiva scelta dal Tribunale stesso.
Parallelamente viene fatta notifica ai parenti più prossimi del minore del “provvedimento dello stato di adottabilità” avviato.
Questi (genitori e/o i parenti fino al IV° grado), entro 30 giorni dalla notifica, possono impugnare il decreto; in tal caso comincia l’iter processuale con i suoi tre gradi di giudizio.
Il Primo Grado, la Corte di Appello, e la Cassazione.
La sentenza della Cassazione a questo punto mette fine al percorso processuale. I tempi per tutto questo non sono facilmente prevedibili.

In tutto questo periodo il minore resta nella famiglia adottiva, ma l’anno di “affidamento preadottivo” comincerà solo alla chiusura dell’iter processuale, fino ad allora il bambino resterà nel cosiddetto “collocamento provvisorio”. Durante questo periodo il Tribunale nomina un Tutore per il bambino e due avvocati seguono i suoi interessi durante i vari gradi di giudizio: uno nominato dal Tribunale dei Minori e l’altro dal Tutore.
In questo periodo la famiglia adottiva può chiedere informazioni sullo stato del procedimento rivolgendosi al Tutore.
È possibile che la sentenza finale sia favorevole ai parenti del minore. In tal caso sarà chiesto alla famiglia adottiva di favorire il reinserimento del bambino presso la famiglia d’origine.
È evidente che vi sono due casi molto differenti nelle adozioni nazionali, infatti si parla di adozioni a “basso rischio giuridico” oppure a “elevato rischio giuridico”.Se si tratta di un bambino andato in adozione perché la madre si è avvalsa del diritto di non riconoscere il proprio figlio all’atto della nascita, solitamente, l’adozione sarà a “basso rischio giuridico”, e anche la durata del rischio sarà limitata, al massimo 2/3 mesi.
Se invece il minore è stato dichiarato adottabile, dopo essere stato allontanato dalla famiglia di origine, e poiché il Tribunale dei Minori ha valutato che i motivi, che hanno condotto all’allontanamento, siano “gravi”, e un reinserimento non sia percorribile; in questo caso il rischio giuridico potrà essere basso, moderato oppure elevato in base alla situazione, e la sua durata, in caso di ricorso, sarà dettata dai tempi della giustizia italiana.
È compito del Tribunale dei Minori, nel momento in cui presenta il caso del minore alla famiglia adottiva, informare questa anche del livello di rischio.

E la risposta alla domanda “ve la sentite di gestire un bambino ad elevato rischio giuridico?” è senza dubbio uno dei momenti più difficili a cui una coppia va incontro durante il colloquio con il Tribunale